La legislazione relativa al mondo delle costruzioni è sempre stata ossessionata dal proprio limite, quello che stabilisce quando un’opera debba essere considerata un edificio e quando non ne possiede le caratteristiche.
Il motivo è presto detto, se edificio non è non deve sottostare a nulla, in caso contrario gli viene rovesciato addosso un torrente di norme, presso contraddittorie ma tutte da rispettare, con i limiti e costi del caso.
Non vi è dubbio che la casa, il condominio, il capannone e via dicendo, piccoli o grandi che siano, debbano essere annoverati tra gli edifici. Il problema riguarda le opere minime, per dimensioni e/o caratteristiche.
La classica casetta per gli attrezzi da giardino, posata in giardino su un basamento in calcestruzzo a quale famiglia appartiene?
La cosiddetta veranda realizzata avvitando dei profili in alluminio o legno tra due terrazze sovrapposte e chiusa completamente da vetri amplia l’edificio oppure no?
Un principio generalmente accettato per dirimere la questione è quello temporale, si afferma cioè che le costruzioni sono durevoli per cui se precarie sono altro.
Logico, molto logico tanto che finalmente comprendiamo come il foglio di nylon che stendiamo a protezione del nostro piccolo orto durante l’inverno è a tempo, anche se sostenuto da pali in legno conficcati nel terreno, non è perciò una costruzione ma tutto ciò che resta per anni nello stesso posto, comprese la roulotte, sono fabbricati? Nel caso devono essere autorizzati e pagare l’IMU, anche se su ruote.
autore: Massimo Meneghin
#strutture precarie liberalizzate, al contrario le durevoli supernormate ma spesso le prime durano più delle seconde…