Chiunque possieda beni immobili è tenuto a denunciarli a quello specifico elenco che è il catasto, facendo redigere la relativa pratica ad un professionista abilitato.

Costruire un fabbricato, per quanto piccolo, o modificarlo (ampliandolo, sopraelevandolo, ristrutturandolo ma pure demolendolo parzialmente o totalmente) prevede perciò che a lavori terminati si provveda alla denuncia in catasto.

Il tecnico incaricato perciò, agendo per conto della proprietà, rileva lo stato dei luoghi, verifica quanto presente nella banca dati catastale, predispone ed inoltra quanto serve all’aggiornamento in modo che vi sia corrispondenza tra la realtà e la rappresentazione nei registri delle proprietà, che ricordiamo essere divisa in due parti: nella prima sono presenti i terreni, nella seconda i fabbricati

Per questo motivo pure le pratiche da presentare sono duplici, la prima -denominata catasto terreni– modifica la qualità dei terreni e la rappresentazione che questi hanno nella mappa, ad esempio inserendo i fabbricati di nuova costruzione ma anche trasferendo la particella all’altro catasto, la seconda -che ha nome catasto fabbricati– descrive ovviamente gli edifici e quindi le singole unità immobiliari che li compongono insieme alle relative aree di pertinenza.

Le procedure da utilizzare sono di tipo diverso, e sono comunemente identificate dal nome del software che deve essere utilizzato per interagire inoltrando le pratiche: pregeo per il catasto terreni, docfa per il catasto fabbricati.

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