La costruzione è l’atto di trasformazione del progetto, il passaggio dalla ideazione alla pratica, il cui esito è necessariamente legato alla bontà di quanto già elaborato in precedenza con la progettazione.
Ovvio che la scelta delle maestranze sia determinante, nulla si improvvisa, competenza ed esperienza sono insostituibili.
Oltre a tali figure la legge prevede che i lavori siano diretti da un professionista che assume su di se la responsabilità dell’opera o, se vogliamo, della direzione dei lavori. Non si tratta, perciò, di chi materialmente organizza e sovraintende al cantiere, per questo, infatti, vi è la specifica figura, il direttore tecnico di cantiere, ma di chi verifica la realizzabilità del progetto ed il modo di operare delle imprese realizzatrici lungo tutto l’iter di costruzione affinché operino nel rispetto del progetto approvato e della normativa vigente, curando pure gli aspetti economici.
Se tutto ciò è chiaro non può non emergere l’importanza di tale ruolo, soprattutto a tutela della committenza, da cui è scelto e per la quale opera. In mancanza di valido interlocutore: che cosa ci diciamo quando, in assenza del controllo effettuato dal direttore dei lavori, l’opera risulta essere difforme dal progetto, e non importa di certo il motivo ma solo il risultato, per cui dovrebbe essere demolita? E se la qualità è bassa, delle strutture ma anche delle finiture? Forse che si doveva intervenire durante l’esecuzione e non contestare alla fine! E se i conti non tornano, chi stabilisce che cosa è corretto e cosa no?
autore: Massimo Meneghin